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CIRCOLARE INAIL N. 22 del 20.5.2020: UN CHIARIMENTO IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ DATORIALE DA COVID-19.

di Antonio Iaia

Il 20.5.2020 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è finalmente intervenuto con la Circolare n. 22, al fine di chiarire (come se ce ne fosse il bisogno!) che l’art. 42, comma 2, del d.l. 18/2020 (convertito con Legge 27/2020), non ha introdotto alcun tipo di responsabilità (sia essa penale o civile) del datore di lavoro, per il caso di contagio in azienda da parte dei dipendenti. La normativa de qua afferma solo che: «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato». Trattasi, in sostanza, di una disposizione avente (solo) natura previdenziale in base alla quale, dal punto di vista assicurativo, come chiarisce la Circolare n. 22: «L’art. 42, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha innanzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico – legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici»[1].

La norma in commento, quindi, afferma che in caso di infezione da coronavirus, quand’anche questa sia avvenuta in occasione di lavoro, essa costituisce (solo) un infortunio sul lavoro che è tutelato – sul piano assicurativo – con la più ampia protezione possibile.
Pertanto, l’art. 42, comma 2, d.l. 18/2020 non ha introdotto alcuna responsabilità civile o penale del datore di lavoro, come lo stesso Ente, con la Circolare suddetta, ha specificato: «Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro”che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative» [2].

Ed in effetti, al fine di perseguire penalmente un datore di lavoro per infezione da coronavirus contratta da un proprio dipendente, occorre che egli abbia commesso materialmente il fatto (anche attraverso una condotta omissiva) e che il fatto possa essergli imputato almeno a titolo di colpa, non essendo ammessa nel nostro ordinamento penale, la c.d. responsabilità oggettiva.

Tuttavia, il datore di lavoro potrebbe rispondere penalmente nell’ipotesi di mancata adozione – o mancato rispetto – delle misure di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, adottato dal Governo il 14.3.2020. Parimenti, anche l’Ente potrebbe essere chiamato a rispondere del reato presupposto di lesioni gravi o gravissime o, nella peggiore delle ipotesi, di quello di omicidio colposo, ai sensi dell’art. 25 septies di cui al D.lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa dell’Ente), in caso di mancata adozione delle misure di prevenzione e rischio da contagio Covid-19, di cui al sopra citato Protocollo . Affinché l’Ente possa andare esente da responsabilità, sarà necessaria l’adozione (o l’aggiornamento) dei Modelli di organizzazione e gestione, ex art. 6 D.lgs. 231/2001.

 

 

[1] Circolare INAIL n. 22 del 20.5.2020 pagina 2 – 3.
[2] Circolare INAIL n. 22 del 20.5.2020 pagina 4 – 5 cit.