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L’ORGANISMO DI VIGILANZA E L’”INIEZIONE” DI CREDITO DA PARTE DEL «DECRETO LIQUIDITÀ»

di Davide Stefani

 

Le misure di accesso al credito previste dal Decreto Legge n. 23 del 2020 presuppongono il rispetto di alcune condizioni, due in negativo ed una in positivo. 

Tra quelle in negativo, in primo luogo, rileva che, dalla data del 31 dicembre 2019, l’impresa beneficiaria non rientri nella categoria delle imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 651/2014; n. 702/2014; n. 1388/2014); in secondo luogo, che alla data del 29 febbraio 2020, l’impresa non risulti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (cfr. art. 1 comma 2 D.L. n. 23 del 2020).

Tra le condizioni positive, rientra la circostanza per cui il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitali circolanti impiegati in stabilimenti e produttivi ed attività d’impresa localizzate in Italia (cfr. art. 1 D.L. n. 23 del 2020).

Da una semplice lettura delle misure finalizzate all’iniezione di credito alle imprese soggette alla “coattiva chiusura”, dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19, chiamerebbe in gioco comportamenti sanzionabili alla luce degli art. 316 ter e 640 bis del Codice Penale: il primo sanziona il comportamento truffaldino nel conseguimento di erogazione pubbliche; il secondo sanzione la condotta di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.

Infatti, nell’ipotesi in cui i reati sopra menzionati siano commessi da soggetti apicali o da sottoposti, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, la società potrebbe imputarsi in capo alla società una responsabilità da reato.

Competente a vigilare su tali fattispecie di reato, com’è noto, è l’Organismo di Vigilanza [1]. In tal caso, trattandosi di fattispecie di reato inserite nel “Catalogo 231” ab origine, nel contesto societario, in linea generale, dovrebbe essere stato già attuato il risk assessment unitamente a procedure di controllo quali il flow check, flow chart e il walk throught. 

In altri termini, come sostenuto dal Procuratore Aggiunto della Procura di Milano, non occorre investire ulteriori risorse economiche perché il sistema di prevenzione dal rischio reato sia efficace [2].

In ogni caso, in conclusione, sarà necessario un aggiornamento delle procedure e dei protocolli, sui quali l’Organismo di Vigilanza deve vigilare attentamente: in primo luogo, mediante la gestione dei flussi informativi; in secondo luogo, attraverso i cd. whistleblowers, che potrebbero segnalare eventuali casi di irregolarità, violazioni o illeciti all’interno del contesto societario; in terzo luogo, attraverso puntuali e mirati controlli sulle procedure interne alla società, rifacendosi alle già menzionate procedure improntate sulla disamina in concreto [3].

 

 

[1] Si consenta di rinviare, sul punto, al nostro D. STEFANI, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, OdV e COVID-19, 17 aprile 2020, in cui si ravvisa nell’Organismo di Vigilanza lo strumento idoneo ad evitare futuri pericoli di interruzione cogente da contagio, al quale compete valutare in concreto le misure adottate dal datore di lavoro al fine di prevenire eventuali diffusioni del virus COVID-19.

[2] E. FUSCO, I prestiti garantiti del DL Liquidità sono coperti dalla «231», in Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2020, ove si afferma che non è necessario investire in ulteriori risorse economiche perché il sistema di prevenzione dal rischio-reato sia efficace; tutt’al più, occorre che l’organismo di Vigilanza vigili attentamente sull’efficacia e l’osservanza del Modello.

[3] Si veda A. PESENATO, E. PESENATO, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, Milano, 2019, 345